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I bisogni educativi ai quali la scuola deve rispondere sono molteplici, a partire da quelli normali dell’età evolutiva, quali il bisogno di appartenenza, di autostima e di autorealizzazione. Il compito educativo che la scuola deve perseguire è il successo formativo, e non solo scolastico, di ciascuno studente, promuovendone la personalità nelle sue dimensioni affettiva, sociale, cognitiva e psico-motoria; il clima relazionale della classe e dell’ambiente costituiscono una variabile strategica per garantire tale successo a ciascuno. Ogni alunno, in modo permanente o transitorio, può manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici oppure per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta. La vera e propria rivoluzione in ordine al concetto di disabilità è data dall’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità), che tiene conto di fattori contestuali e ambientali: la disabilità viene definita come la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali e ambientali che rappresentano la circostanza in cui l’individuo vive. Secondo tale prospettiva non vi è soluzione di continuità tra normalità e patologia, ma solo differenti forme di funzionamento, in relazione alle caratteristiche personali e alle opportunità o limiti del contesto in cui la persona vive. Il MIUR, con la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, ha accolto questi orientamenti, completando in tal modo il quadro italiano dell’inclusione scolastica, iniziata nel 1971.

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali non riescono a sfruttare spontaneamente appieno le occasioni di apprendimento che l’ambiente offre loro oppure non possono fruire di opportune stimolazioni ambientali a causa di contesti deprivanti. Necessitano, pertanto, di una speciale mediazione didattica che selezioni, organizzi e presenti gli stimoli, affinché possano essere accessibili all’apprendimento in direzione della conquista dell’autonomia. La dimensione socio-affettiva gioca un ruolo chiave nel processo di insegnamento-apprendimento. Sentirsi accolti ed essere incoraggiati dagli adulti di riferimento, sentirsi parte integrante e integrata nel gruppo, essere da questo valorizzato favorisce un atteggiamento positivo verso i compiti di apprendimento proposti. Secondo la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 l’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende: lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. Estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamando espressamente i principi enunciati dalla Legge 53/2003. La scuola ha il dovere di garantire una proposta di educazione e di istruzione di qualità per tutti, in cui ciascuno possa riconoscere e valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità ed interessi, superando le difficoltà e i limiti che si frappongono alla sua crescita come persona e come cittadino. La Circolare Ministeriale Prot. n. 0001143 del 17/05/2018, che definisce l’autonomia scolastica il fondamento per il successo formativo di ognuno e considera ogni singola realtà scolastica un laboratorio permanente di ricerca educativa e didattica, sottolinea che oggi il contesto normativo è notevolmente modificato: si è assistito ad un’importante crescita culturale e sono stati introdotti nuovi assiomi di riferimento, nuove risorse professionali, economiche e strutturali affinché a ciascuno sia data la possibilità di vedersi riconosciuto nei propri bisogni educativi “normali”, senza la necessità di ricorrere a documenti che attestino la problematicità del “caso”, fermo restando le garanzie riconosciute dalla Legge n.104/1992 e dalla Legge n.170/2010. I docenti e i dirigenti che contribuiscono a realizzare una scuola di qualità, equa e inclusiva, vanno oltre le etichette e, senza la necessità di avere alcuna classificazione “con BES” o di redigere Piani Didattici Personalizzati, riconoscono e valorizzano le diverse normalità, per individuare, informando e coinvolgendo costantemente le famiglie, le strategie più adeguate a favorire l’apprendimento e l’educazione di ogni alunno loro affidato. In questa dimensione la soluzione al problema di un alunno non è formalizzarne l’esistenza, ma trovare le soluzioni adatte affinché l’ostacolo sia superato. L’art. 7, comma 2-ter del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità), così come modificato dal D.lgs. 7 agosto 2019, n. 96, affidava ad un decreto del Ministro dell’Istruzione il compito di definire le modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno all’alunno con disabilità e di predisporre un modello di Piano educativo individualizzato (PEI) da proporre alle istituzioni scolastiche. Il Decreto Interministeriale n. 182 del 2020 ha definito il modello unico per il PEI, le linee guida e l’assegnazione delle misure di sostegno e il Decreto Ministeriale n. 153 del 2023 che introduce alcune modifiche al primo, nello specifico non prevede l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi. Accoglie la richiesta del CSPI in merito al graduale utilizzo dei modelli di PEI, prevedendo la possibilità: “laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico funzionale, ove compilato”. Definisce il modo in cui si consente agli alunni con disabilità, che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado, di rientrare in un percorso didattico personalizzato. Il decreto modifica anche gli allegati A1, A2, A3, A4, B, C e C1 del D.I. n.182/2020, con i nuovi modelli e aggiorna le Linee guida concernenti la definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 66/2017, e il modello di PEI da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

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